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Modifica delle condizioni di affidamento dei figli: come e quando richiederla

  • Immagine del redattore: Rachele Bordi
    Rachele Bordi
  • 19 ott
  • Tempo di lettura: 2 min

Le condizioni di affidamento dei figli stabilite in sede di separazione o divorzio non sono immutabili. Con il tempo, infatti, possono intervenire cambiamenti significativi nella vita dei genitori o dei figli che rendono necessaria una revisione delle decisioni prese dal giudice.In questi casi, la legge italiana consente di chiedere una modifica delle condizioni di affidamento, purché vi siano motivi gravi e sopravvenuti.


Modifica delle condizioni di affidamento dei figli: come e quando richiederla

Quando è possibile chiedere la modifica dell’affidamento

La domanda di revisione può essere presentata in qualsiasi momento, ma deve essere giustificata da fatti nuovi e rilevanti, come:

  • Trasferimento del genitore in un’altra città o all’estero;

  • Cambiamento delle esigenze scolastiche o sanitarie del minore;

  • Mutamento delle condizioni economiche di uno dei genitori;

  • Comportamenti inadeguati o dannosi del genitore affidatario;

  • Rifiuto del minore di mantenere rapporti con uno dei genitori, se motivato da cause fondate.

Non è sufficiente una semplice divergenza di opinioni: occorre dimostrare che la situazione pregiudica l’interesse del figlio, che rimane il criterio guida di ogni decisione del tribunale.


Procedura per richiedere la modifica

La richiesta si presenta con ricorso al Tribunale ordinario o, se si tratta di figli nati fuori dal matrimonio, al Tribunale per i Minorenni.Il genitore interessato deve essere assistito da un avvocato e allegare:

  • Copia del precedente provvedimento di affidamento;

  • Documentazione che dimostri il cambiamento delle circostanze (buste paga, certificati medici, dichiarazioni scolastiche, ecc.);

  • Eventuali relazioni di assistenti sociali o psicologi.

Il giudice ascolta entrambi i genitori e, se necessario, dispone un’indagine da parte dei servizi sociali o una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per valutare il benessere del minore.


Affidamento esclusivo e affidamento condiviso

Nel nostro ordinamento, l’affidamento condiviso è la regola, mentre quello esclusivo è l’eccezione.Tuttavia, se il genitore non affidatario non rispetta gli obblighi o crea disagio al figlio, il tribunale può modificare l’affidamento in forma esclusiva a favore dell’altro genitore.

In alcuni casi, può essere disposto anche un affidamento “supervisionato”, con incontri controllati dai servizi sociali, quando sussistono tensioni familiari o episodi di violenza.


Consigli pratici per i genitori

Prima di avviare una richiesta di modifica, è opportuno:

  • valutare con un avvocato la reale sussistenza dei presupposti legali;

  • raccogliere prove concrete e aggiornate;

  • tentare, se possibile, una mediazione familiare, utile per raggiungere un accordo condiviso e meno conflittuale.

Agire con equilibrio e trasparenza è sempre nell’interesse del minore e facilita l’accoglimento della richiesta.


Se ritieni che le condizioni di affidamento non rispecchino più le reali esigenze di tuo figlio, contattami. Sono un avvocato esperto in diritto di famiglia a Jesi e posso aiutarti a valutare la possibilità di richiedere una modifica davanti al tribunale.

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