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Divorzio e ricalcolo dell’assegno per insussistenza dei mezzi del coniuge beneficiario: Cassazione ordinanza n. 16274/2025

  • Immagine del redattore: Rachele Bordi
    Rachele Bordi
  • 4 nov
  • Tempo di lettura: 2 min

L’ordinanza della Cassazione: l’assegno divorzile non è immutabile

Con l’ordinanza n. 16274 del 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’assegno divorzile può essere oggetto di revisione o ricalcolo, qualora sopraggiungano circostanze che modifichino la situazione economica delle parti.In particolare, il giudice può disporre la revoca o la riduzione dell’assegno quando risulta dimostrato che il coniuge beneficiario dispone di mezzi propri adeguati o ha acquisito una nuova capacità reddituale tale da renderlo autosufficiente.

Il principio fondamentale richiamato dalla Corte è quello della solidarietà post-coniugale, che non deve mai trasformarsi in una forma di mantenimento permanente o ingiustificato, soprattutto se l’ex coniuge beneficiario ha raggiunto una stabilità economica autonoma.


Divorzio e ricalcolo dell’assegno per insussistenza dei mezzi del coniuge beneficiario: Cassazione ordinanza n. 16274/2025

Il concetto di “mezzi adeguati” e i parametri di valutazione

La Cassazione ha precisato che la valutazione della sussistenza o meno dei “mezzi adeguati” deve essere concreta e attuale.Tra i criteri principali che il giudice deve considerare vi sono:

  • Il tenore di vita goduto durante il matrimonio;

  • Le capacità lavorative effettive del beneficiario;

  • L’eventuale convivenza more uxorio o matrimonio successivo;

  • Il possesso di beni immobili, investimenti o rendite passive;

  • La durata del matrimonio e il contributo fornito da ciascun coniuge alla vita familiare.

La Corte sottolinea inoltre che la mera disoccupazione non basta a giustificare il mantenimento dell’assegno se il beneficiario ha la possibilità di procurarsi un reddito, anche modesto, in base alle proprie competenze o all’età.


Revoca e riduzione dell’assegno divorzile: onere della prova

L’onere di dimostrare l’insussistenza dei mezzi spetta al coniuge obbligato al versamento dell’assegno.Deve quindi fornire prove documentali — come buste paga, bilanci, dichiarazioni fiscali, certificazioni patrimoniali — atte a dimostrare che l’ex coniuge ha raggiunto un’autonomia economica o che le proprie condizioni economiche si sono significativamente modificate.

Allo stesso tempo, il beneficiario che intende opporsi alla revisione dovrà dimostrare la persistente necessità dell’assegno, presentando elementi che comprovino la propria situazione di bisogno.


Le conseguenze pratiche della pronuncia

La Cassazione, con questa ordinanza, invita i giudici di merito ad adottare un approccio dinamico e realistico, capace di adattarsi all’evoluzione delle condizioni personali ed economiche dei coniugi.L’obiettivo non è punire o premiare, ma garantire un equilibrio giusto e proporzionato nel rispetto della funzione assistenziale dell’assegno divorzile.


Conclusioni

L’ordinanza n. 16274/2025 riafferma un principio cardine del diritto di famiglia: l’assegno divorzile non è un diritto statico, ma deve essere adeguato alle circostanze concrete e alle trasformazioni della vita dei coniugi.Ogni richiesta di revisione deve quindi basarsi su prove solide e attuali, evitando automatismi che non rispecchiano la reale condizione economica delle parti.


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