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La sospensione della prescrizione per danni da sinistro stradale: anche l’assicuratore può beneficiarne? (sent. n. 12928/2024)

  • Immagine del redattore: Rachele Bordi
    Rachele Bordi
  • 30 ott
  • Tempo di lettura: 3 min

La sentenza n. 12928/2024 della Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande rilevanza pratica in materia di risarcimento danni da sinistro stradale: la sospensione della prescrizione si applica anche nei confronti dell’assicuratore o solo verso il responsabile civile?

La pronuncia chiarisce un punto spesso controverso nei contenziosi derivanti da incidenti automobilistici, incidendo in modo diretto sui termini di esercizio dell’azione risarcitoria e sulla responsabilità delle compagnie assicurative.


La sospensione della prescrizione per danni da sinistro stradale: anche l’assicuratore può beneficiarne? (sent. n. 12928/2024)

Il caso concreto

Nel caso esaminato, un danneggiato aveva convenuto in giudizio l’assicurazione del veicolo responsabile dopo diversi anni dal sinistro.L’assicuratore eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento, sostenendo che la sospensione dei termini, prevista per le trattative tra danneggiato e danneggiante, non potesse essere estesa anche a sé, in quanto soggetto diverso dal responsabile del fatto.

La Corte d’appello aveva rigettato la domanda del danneggiato, ma quest’ultimo aveva proposto ricorso per Cassazione.


Il principio stabilito dalla Cassazione

Con la sentenza n. 12928/2024, la Suprema Corte ha ribaltato l’orientamento dei giudici di merito, stabilendo che:

“La sospensione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, conseguente alle trattative tra danneggiato e responsabile, opera anche nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile.”

In altre parole, se la trattativa tra danneggiato e assicuratore è effettiva e prolungata, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento rimane sospeso anche nei confronti della compagnia assicurativa.


Le motivazioni della Corte

La Cassazione fonda la propria decisione su una lettura sistematica dell’art. 2941 n. 8 del Codice Civile, che prevede la sospensione della prescrizione “tra chi esercita il diritto e chi dolosamente ne ha impedito l’esercizio”, ma anche su principi di buona fede e correttezza contrattuale.

In particolare, la Corte ha rilevato che:

  • la compagnia assicurativa è parte integrante del rapporto risarcitorio, essendo tenuta al pagamento nei confronti del danneggiato;

  • le trattative bonarie tra assicuratore e danneggiato, se condotte in modo prolungato e serio, sospendono il decorso della prescrizione;

  • negare tale effetto comporterebbe un pregiudizio per la vittima, che potrebbe confidare nella definizione stragiudiziale del danno e perdere il diritto al risarcimento.


Cosa cambia per le vittime di incidenti stradali

La decisione introduce un importante principio di equità e tutela per il danneggiato, in quanto:

  • la prescrizione biennale (art. 2947 c.c.) non decorre durante le trattative con l’assicurazione;

  • eventuali scambi di corrispondenza, perizie o proposte di liquidazione sono elementi idonei a provare la sospensione del termine;

  • le compagnie assicurative devono gestire le trattative con maggiore trasparenza e tempestività.

Per i cittadini, ciò significa avere più tempo per far valere i propri diritti in caso di sinistro, soprattutto quando le trattative con l’assicurazione si prolungano nel tempo.


Implicazioni pratiche per assicurati e professionisti

Per gli avvocati esperti in risarcimento danni, la sentenza rappresenta un importante strumento difensivo:in sede di opposizione all’eccezione di prescrizione, sarà possibile dimostrare che il decorso dei termini è stato interrotto o sospeso grazie a contatti documentati con la compagnia.

Allo stesso tempo, per le assicurazioni, la decisione impone una gestione più rigorosa delle pratiche, evitando di condurre trattative che possano implicare una sospensione non voluta della prescrizione.


Conclusioni

La sentenza n. 12928/2024 della Cassazione afferma con chiarezza che la sospensione della prescrizione per danni da sinistro stradale si estende anche all’assicuratore, quando sussistano trattative serie e continuative.Un principio che tutela la parte debole del rapporto – il danneggiato – e rafforza la buona fede nei rapporti assicurativi.


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