Responsabilità civile da sinistri stradali: l’assicurazione RCA copre anche danni dolosamente provocati dal conducente (sent. n. 10394/2024)
- Rachele Bordi

- 30 ott
- Tempo di lettura: 3 min
La sentenza n. 10394/2024 della Corte di Cassazione ha affrontato un tema tanto delicato quanto controverso: l’assicurazione RCA può coprire anche i danni dolosamente causati dal conducente?Il principio, apparentemente in contrasto con l’essenza stessa del contratto assicurativo, è stato oggetto di un’importante interpretazione, che tiene conto della tutela del terzo danneggiato e dell’interesse pubblico alla circolazione sicura dei veicoli.
La pronuncia segna un punto fermo nel bilanciamento tra diritti dell’assicuratore e protezione delle vittime dei sinistri.

Il caso esaminato
Il caso riguardava un incidente in cui il conducente di un veicolo aveva provocato volontariamente un urto con un altro mezzo, generando danni fisici e materiali al terzo.L’assicurazione aveva rifiutato di risarcire la vittima, sostenendo che l’evento, essendo doloso, fosse escluso dalla copertura RCA in base all’art. 1917 c.c.
Il danneggiato, però, aveva citato in giudizio la compagnia, richiamando il principio di obbligatorietà dell’assicurazione RCA e il diritto del terzo ad essere sempre tutelato, indipendentemente dal comportamento dell’assicurato.
La decisione della Cassazione
Con la sentenza n. 10394/2024, la Cassazione ha stabilito che:
“L’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal terzo, anche se il sinistro è stato dolosamente provocato dal conducente assicurato, salva la possibilità di regresso nei confronti di quest’ultimo.”
In altre parole, l’assicurazione è obbligata a risarcire la vittima, ma può successivamente rivalersi sull’autore del fatto doloso per recuperare quanto pagato.
Le motivazioni della Corte
La Corte fonda la propria decisione su due principi fondamentali:
Tutela del terzo danneggiato: la vittima del sinistro non deve rimanere priva di ristoro per cause legate ai rapporti tra assicurato e assicuratore;
Funzione pubblica dell’assicurazione RCA: la copertura è obbligatoria per legge (art. 122 Codice delle Assicurazioni), e il suo scopo primario è garantire un risarcimento immediato e certo alle persone danneggiate dalla circolazione stradale.
In sostanza, la Cassazione distingue tra fase del risarcimento (a carico dell’assicuratore) e fase del regresso (a carico dell’assicurato responsabile).
Cosa comporta questa decisione per assicurati e danneggiati
La sentenza produce importanti conseguenze pratiche:
I terzi danneggiati sono sempre garantiti, anche in caso di dolo del conducente;
Le compagnie assicurative devono comunque pagare il danno e poi agire in regresso;
Gli assicurati che abbiano causato volontariamente il sinistro possono essere chiamati a rimborsare integralmente l’assicurazione.
Questa impostazione garantisce equilibrio tra interesse pubblico e principio di responsabilità individuale.
Il quadro normativo di riferimento
L’orientamento della Cassazione si basa su un’interpretazione estensiva del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005), che mira a tutelare le vittime dei sinistri.In particolare, l’art. 283 conferma che il diritto del danneggiato verso l’assicuratore è diretto, e non può essere pregiudicato da eccezioni derivanti dal contratto.
Questo rafforza la natura “para-pubblica” dell’assicurazione RCA, che si distingue dagli ordinari contratti privati per la sua funzione sociale.
Conclusioni
La Cassazione, con la sentenza n. 10394/2024, ha ribadito che l’assicurazione RCA copre anche i danni dolosamente provocati dal conducente, purché il diritto della vittima venga tutelato integralmente.Resta comunque ferma la possibilità per l’assicurazione di agire in regresso per recuperare le somme pagate.
Questa decisione rafforza la tutela del danneggiato e contribuisce a uniformare la giurisprudenza in materia di responsabilità civile auto.
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