Risarcimento danni in caso di “padre assente”: la Cassazione chiarisce i profili del danno non patrimoniale
- Rachele Bordi

- 30 ott
- Tempo di lettura: 3 min
Con la sentenza n. 28551 del 2023, la Corte di Cassazione ha affrontato una tematica delicata e sempre più attuale: la possibilità di riconoscere un risarcimento del danno morale e non patrimoniale ai figli nei casi di “padre assente”, ossia quando il genitore non adempie ai propri doveri affettivi ed educativi.
La pronuncia segna un importante passo avanti nella tutela dei diritti del minore e ribadisce che l’obbligo genitoriale non si esaurisce nel mantenimento economico, ma comprende anche la presenza costante e il supporto affettivo.

Il caso esaminato dalla Cassazione
Nel caso concreto, un figlio ormai adulto aveva convenuto in giudizio il padre, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la sua totale assenza durante l’infanzia e l’adolescenza.Il padre, pur non essendo mai venuto meno agli obblighi economici, non aveva mai avuto rapporti affettivi, educativi o di sostegno con il figlio.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo che l’assenza non fosse sufficiente a generare un danno risarcibile.La Corte d’Appello, invece, aveva accolto parzialmente la richiesta, riconoscendo la violazione dei doveri genitoriali.La Cassazione è quindi intervenuta per chiarire i confini giuridici della questione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sentenza n. 28551/2023, ha confermato che:
“La sistematica e ingiustificata assenza del genitore dalla vita del figlio costituisce una violazione dei doveri ex art. 147 c.c. e può integrare un illecito civile, con conseguente diritto del figlio al risarcimento del danno non patrimoniale.”
In altri termini, l’abbandono morale o affettivo da parte del genitore può configurare una vera e propria responsabilità civile, anche se non vi è un inadempimento economico.
I profili del danno non patrimoniale
La Cassazione ha chiarito che il danno derivante da un padre (o madre) assente non è automaticamente presunto, ma deve essere provato nella sua effettiva esistenza e gravità.Il danno può assumere diverse forme:
Danno morale: sofferenza interiore per l’assenza del genitore;
Danno esistenziale: alterazione delle relazioni sociali e affettive;
Danno all’identità personale: difficoltà di crescita e formazione della personalità dovute alla mancanza di una figura genitoriale.
La prova può essere fornita anche tramite testimonianze, relazioni psicologiche o documentazione sanitaria.
Quando si può chiedere il risarcimento
Il diritto al risarcimento può essere esercitato quando:
Il genitore si è volontariamente e stabilmente allontanato dalla vita del figlio;
L’assenza ha provocato sofferenze documentate o difficoltà nella crescita;
È accertata la colpa o dolo del genitore nell’omissione dei propri doveri.
La Cassazione sottolinea che non basta un generico “scarso affetto”, ma deve emergere una condotta di totale disinteresse, priva di giustificazioni.
Le conseguenze della pronuncia
La sentenza amplia il campo del danno non patrimoniale familiare, ponendo l’accento sul valore costituzionale della genitorialità (artt. 2, 29 e 30 Cost.).Viene così ribadito che il figlio ha diritto a una relazione stabile, presente e affettuosa, e che la mancanza ingiustificata di tale legame può avere rilievo risarcitorio.
Conclusioni
La decisione della Cassazione n. 28551/2023 rappresenta un importante riconoscimento del danno da abbandono affettivo e apre la strada a nuove forme di tutela per i figli che hanno subito l’assenza ingiustificata di un genitore.Si tratta di una pronuncia che valorizza il ruolo educativo e relazionale della genitorialità, oltre agli aspetti economici.
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Sono un avvocato esperto in diritto di famiglia e mi occupo di tutela dei diritti dei figli e dei genitori in situazioni di conflitto o abbandono. Se hai vissuto una situazione di assenza o disinteresse da parte di un genitore, contattami: valuteremo insieme se sussistono i presupposti per una richiesta di risarcimento del danno morale e non patrimoniale.


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