Differenza tra affidamento congiunto e alternato e conseguenze pratiche
- Rachele Bordi

- 24 ott
- Tempo di lettura: 2 min
Nel diritto di famiglia italiano, la questione dell’affidamento dei figli rappresenta uno degli aspetti più delicati nelle separazioni e nei divorzi.Capire la differenza tra affidamento congiunto e affidamento alternato è fondamentale per tutelare il benessere dei minori e garantire una gestione equilibrata della genitorialità.Vediamo in cosa consistono queste due forme di affidamento, come vengono decise e quali conseguenze pratiche comportano per i genitori.

Cos’è l’affidamento congiunto
L’affidamento congiunto è oggi la forma più comune e preferita dai giudici, in quanto promuove il principio di bigenitorialità, cioè il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
In questa modalità:
le decisioni importanti (educazione, salute, residenza, scelte scolastiche) vengono prese congiuntamente dai genitori;
il minore vive prevalentemente con uno dei due, detto genitore collocatario;
l’altro genitore ha diritto a visite regolari, stabilite in accordo o dal giudice;
entrambi contribuiscono economicamente al mantenimento del figlio.
Si tratta quindi di un modello equilibrato, che punta a mantenere viva la relazione affettiva con entrambi i genitori pur garantendo una stabilità abitativa al minore.
Cos’è l’affidamento alternato
L’affidamento alternato prevede invece che il minore trascorra periodi di tempo uguali o simili con ciascun genitore, alternando la residenza presso l’uno o l’altro.
Questa soluzione, meno frequente, viene adottata solo quando:
i genitori risiedono in zone vicine;
esiste una forte collaborazione e un dialogo sereno tra le parti;
si ritiene che il minore possa mantenere stabilità emotiva nonostante il cambio di domicilio.
Pur garantendo un’equa presenza di entrambi i genitori, l’affidamento alternato può comportare difficoltà pratiche (logistiche, scolastiche o affettive) se non vi è un’adeguata organizzazione familiare.
Come decide il giudice l’affidamento
La decisione sull’affidamento spetta al giudice, che valuta esclusivamente l’interesse superiore del minore, sulla base di diversi fattori:
la capacità genitoriale e la disponibilità all’ascolto del figlio;
la stabilità affettiva e abitativa di ciascun genitore;
l’età e le esigenze del minore;
l’eventuale presenza di conflitti o episodi di violenza familiare.
Il giudice può anche ascoltare direttamente il minore, se ha compiuto 12 anni o se ritenuto capace di discernimento.
Conseguenze pratiche per i genitori
La scelta tra affidamento congiunto e alternato influisce su vari aspetti della vita quotidiana:
Residenza del minore: in caso di affidamento congiunto, di norma resta presso uno dei due genitori; in quello alternato si divide tra entrambi.
Mantenimento economico: in entrambi i casi i genitori contribuiscono alle spese, ma nell’alternato il contributo può essere più equilibrato.
Decisioni educative: nel congiunto devono essere condivise, mentre nell’alternato l’autonomia di ciascun genitore può essere maggiore nei periodi di permanenza.
Conclusioni
La distinzione tra affidamento congiunto e alternato riflette due diversi modi di intendere la genitorialità dopo la separazione.Mentre il primo favorisce la stabilità del minore con il coinvolgimento di entrambi i genitori, il secondo valorizza un’equa presenza ma richiede un alto grado di collaborazione.
Se stai affrontando una separazione o vuoi tutelare i tuoi diritti come genitore, posso aiutarti. Sono un avvocato esperto in diritto di famiglia e posso offrirti una consulenza mirata e comprendere quale forma di affidamento sia più adatta alla tua situazione.



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