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Eredità di immobili all’estero: normativa e adempimenti fiscali

  • Immagine del redattore: Rachele Bordi
    Rachele Bordi
  • 18 ott
  • Tempo di lettura: 1 min

Ricevere un immobile situato in un altro Paese comporta una successione internazionale, soggetta a regole complesse che uniscono diritto italiano e straniero. È un caso frequente, specialmente tra famiglie con legami transnazionali o seconde case in Europa.


Eredità di immobili all’estero: normativa e adempimenti fiscali

Legge applicabile e criteri di competenza

Dal 2015, il Regolamento UE n. 650/2012 disciplina le successioni internazionali, stabilendo che si applica la legge del Paese di residenza abituale del defunto. Tuttavia, il testatore può scegliere nel testamento la legge del proprio Stato di cittadinanza.

Ciò consente maggiore prevedibilità, ma richiede sempre la verifica delle norme locali del Paese dove si trova l’immobile, soprattutto se:

  • esistono limiti all’acquisto da parte di stranieri;

  • il bene è soggetto a imposte o registrazioni specifiche;

  • serve una procedura notarile locale per il trasferimento.


Aspetti fiscali e dichiarazione in Italia

Gli eredi residenti in Italia devono includere l’immobile estero nella dichiarazione di successione italiana, anche se tassato all’estero. In particolare:

  • L’immobile va indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi;

  • Può essere soggetto a IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri);

  • Le imposte versate all’estero possono essere detratte per evitare doppia imposizione.


Consigli pratici

Per gestire correttamente l’eredità di un immobile all’estero è fondamentale:

  • Ottenere una traduzione giurata del testamento o della successione;

  • Coordinarsi con notai e avvocati locali;

  • Verificare gli accordi bilaterali tra l’Italia e il Paese dove si trova il bene.


Se hai ereditato un immobile all’estero, un avvocato esperto in successioni internazionali come me può aiutarti a evitare errori fiscali e gestire correttamente le pratiche in entrambi i Paesi. Contattami per una consulenza.

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