Fondo Vittime della Strada: la domanda di regresso dell’impresa designata deve essere riproposta in appello se non decisa in primo grado
- Rachele Bordi

- 30 ott
- Tempo di lettura: 3 min
Con l’ordinanza n. 13860/2025, la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema di particolare interesse pratico per gli operatori del diritto e per le compagnie assicurative: la domanda di regresso dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada deve essere riproposta in appello se non decisa dal giudice di primo grado, altrimenti si considera rinunciata.
Questa pronuncia chiarisce un importante principio processuale, che incide sulle strategie difensive e sull’effettiva possibilità dell’impresa designata di recuperare le somme liquidate al danneggiato.

Il caso concreto
Il caso trae origine da un sinistro stradale causato da un veicolo non assicurato.L’impresa designata dal Fondo Vittime della Strada (art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private) aveva risarcito i danneggiati e successivamente aveva agito in regresso contro il responsabile civile.
Il giudice di primo grado, tuttavia, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di regresso.In sede di appello, la compagnia aveva ritenuto che tale domanda fosse implicitamente rimasta valida, ma la Corte territoriale aveva ritenuto che, non essendo stata riproposta, la richiesta dovesse considerarsi abbandonata.
L’impresa designata ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
Il principio espresso dalla Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 13860/2025, ha confermato la decisione della Corte d’appello, ribadendo che:
“La domanda di regresso dell’impresa designata dal Fondo Vittime della Strada, se non esaminata in primo grado, deve essere riproposta espressamente in appello; in mancanza, si intende rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c.”
In sostanza, non basta averla proposta originariamente: è necessario ripresentarla in appello se il giudice di primo grado non l’ha decisa.
La Corte ha così richiamato il principio generale di riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte o non esaminate, stabilito dall’art. 346 del codice di procedura civile.
Le motivazioni della Cassazione
La Cassazione ha sottolineato che:
la domanda di regresso è una autonoma domanda di condanna e non un semplice effetto riflesso della decisione sul risarcimento;
la mancata pronuncia su di essa non può essere sanata d’ufficio in appello, se la parte interessata non la ripropone;
la funzione del giudizio di appello non è quella di riesaminare automaticamente l’intera vicenda processuale, ma di verificare i motivi di impugnazione e le domande ritualmente mantenute.
L’ordinanza conferma un orientamento costante della Cassazione in materia di effetti devolutivi dell’appello e richiama il dovere di diligenza delle parti nel riproporre le proprie domande non accolte.
Implicazioni per le imprese designate e per gli avvocati
La decisione ha implicazioni operative rilevanti per le compagnie assicurative designate e per i legali che le rappresentano:
in caso di omessa pronuncia sulla domanda di regresso, questa deve essere riproposta con precisione nell’atto d’appello;
la mancata riproposizione comporta la perdita definitiva del diritto al recupero delle somme versate;
è fondamentale un controllo attento delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado per evitare omissioni pregiudizievoli.
Questa pronuncia rafforza l’idea che la fase di appello non può supplire alle carenze della parte, ma richiede un’attività processuale consapevole e mirata.
Cosa significa per i cittadini e per i danneggiati
Per i cittadini che hanno ottenuto un risarcimento dal Fondo Vittime della Strada, la decisione non incide direttamente sui loro diritti, ma riguarda la fase successiva di regresso tra il Fondo (tramite l’impresa designata) e il responsabile del sinistro.
Tuttavia, indirettamente, la corretta gestione di tali procedimenti garantisce la solidità e la continuità del Fondo, istituto fondamentale per tutelare le vittime di incidenti provocati da veicoli non assicurati o non identificati.
Conclusioni
L’ordinanza n. 13860/2025 rappresenta un chiarimento importante sul piano processuale:la domanda di regresso dell’impresa designata dal Fondo Vittime della Strada deve essere espressamente riproposta in appello, pena la sua estinzione per rinuncia implicita.
Una precisazione che rafforza la certezza del diritto e ribadisce l’importanza di un’attenta strategia difensiva nelle controversie legate ai sinistri stradali.
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