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Impugnazione della donazione effettuata dal de cuius prima del decesso

  • Immagine del redattore: Rachele Bordi
    Rachele Bordi
  • 19 ott
  • Tempo di lettura: 2 min

Nel diritto successorio italiano, uno dei temi più delicati è l’impugnazione delle donazioni fatte dal defunto (de cuius) prima della morte. Spesso queste donazioni vengono contestate dagli eredi perché considerate lesive delle loro quote legittime o perché effettuate con l’intento di favorire indebitamente uno dei beneficiari.Comprendere quando e come è possibile impugnare una donazione è essenziale per tutelare i propri diritti ereditari.


Impugnazione della donazione effettuata dal de cuius prima del decesso

Quando una donazione può essere impugnata

L’impugnazione è ammessa in due casi principali:

  • Violazione della quota di legittima: se la donazione incide sulla parte di eredità spettante per legge ai cosiddetti legittimari (coniuge, figli e, in mancanza, genitori), può essere oggetto di azione di riduzione.

  • Vizi di forma o di volontà: una donazione può essere impugnata se non è stata redatta con atto pubblico o se il donante non era capace di intendere e volere al momento dell’atto.

Queste impugnazioni servono a riequilibrare la divisione ereditaria e a garantire che i diritti degli eredi legittimi non vengano compromessi da decisioni arbitrarie o ingiuste.


L’azione di riduzione: come funziona

L’azione di riduzione è lo strumento principale per contestare donazioni che ledono la legittima.Può essere esercitata solo dopo la morte del donante e deve essere proposta entro 10 anni dall’apertura della successione.

Le fasi tipiche includono:

  1. Calcolo della massa ereditaria complessiva, sommando il patrimonio residuo ai beni donati;

  2. Verifica della quota di legittima spettante ai legittimari;

  3. Confronto tra quanto ricevuto e quanto dovuto per legge;

  4. Richiesta al giudice di riduzione delle donazioni e reintegro delle quote lesive.

Se il bene donato non è più disponibile (ad esempio perché venduto), l’azione può estendersi anche al terzo acquirente entro determinati limiti.


Altre forme di impugnazione della donazione

Oltre all’azione di riduzione, è possibile ricorrere anche ad altri strumenti legali in presenza di irregolarità:

  • Azione di nullità o annullamento, se la donazione non è stata stipulata davanti a un notaio o mancano i requisiti di legge;

  • Azione di simulazione, quando la donazione è mascherata da un altro atto (es. una vendita fittizia);

  • Revoca della donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, in casi eccezionali previsti dal Codice Civile.


Aspetti pratici e consigli utili

Prima di intraprendere un’azione giudiziaria, è consigliabile tentare una mediazione civile obbligatoria, prevista anche per le controversie ereditarie.Inoltre, è fondamentale:

  • Verificare la documentazione notarile delle donazioni;

  • Valutare la presenza di eventuali legittimari lesi;

  • Calcolare l’effettiva incidenza delle donazioni sul patrimonio complessivo.

Un avvocato esperto può redigere una perizia di calcolo delle quote ereditarie e consigliare la strategia più efficace per ottenere la reintegrazione dei diritti violati.


Se ritieni che una donazione effettuata prima del decesso abbia leso i tuoi diritti ereditari, posso aiutarti. Sono un avvocato specializzato in successioni e azioni di riduzione e ti fornirò assistenza e tutela per la tua quota di legittima.

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