Matrimonio breve: niente risarcimento per il marito
- Rachele Bordi

- 15 nov
- Tempo di lettura: 2 min
Il caso esaminato dalla Cassazione
Una donna decide di contrarre matrimonio “per prova”, ma il vincolo dura appena sei mesi. L’ex marito, ritenendo di essere stato ingannato, richiede un risarcimento per i presunti danni subiti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28390 del 5 novembre 2024, respinge definitivamente la richiesta.
I giudici chiariscono che la riserva mentale della futura sposa circa la possibilità di dissoluzione del matrimonio non costituisce fatto illecito. Non è configurabile, quindi, alcuna responsabilità risarcitoria, né per danni patrimoniali né non patrimoniali, anche se l’uomo aveva fatto affidamento sulla mancata comunicazione di tale stato d’animo.

Libertà matrimoniale e riserva mentale
Secondo la Corte, il principio fondamentale da considerare è la libertà matrimoniale, sancita anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il matrimonio è un atto di autonomia privata:
Ogni soggetto può decidere liberamente se contrarre matrimonio;
Non sussiste un obbligo giuridico di comunicare lo stato soggettivo di incertezza al partner;
La riserva mentale non può produrre effetti vincolanti simili a quelli dei contratti.
In altre parole, l’atto matrimoniale rimane valido e il vincolo sussiste fino alla separazione o al divorzio, anche se uno dei coniugi aveva un’intenzione sperimentale. L’ordinamento tutela, infatti, la possibilità di chiedere la separazione giudiziale quando la convivenza diventa intollerabile, senza attribuire automaticamente responsabilità risarcitorie.
Perché non spetta alcun risarcimento
La tesi dell’uomo si fondava sull’idea che la mancata comunicazione della riserva mentale costituisse un comportamento doloso e ingannevole. Tuttavia, la Cassazione osserva che:
Non emerge alcun comportamento della donna produttivo di un danno ingiusto;
La mancata informazione rientra nella sfera personale e affettiva, soggetta solo a obblighi morali o sociali;
L’ordinamento non riconosce un interesse meritevole di tutela risarcitoria per l’affidamento fatto sulla presunta assenza di riserve.
In pratica, la riserva mentale è improduttiva di effetti giuridici: non può portare né alla nullità del matrimonio né a risarcimenti.
Le conseguenze pratiche
Il caso conferma un principio chiaro e importante: la libertà di scelta nel matrimonio è prevalente rispetto a qualsiasi aspettativa economica o affettiva del coniuge contrario. La sentenza sottolinea:
Il matrimonio è un atto di autonomia privata;
La riserva mentale di uno dei coniugi non può incidere sull’efficacia del vincolo;
Eventuali obblighi di comunicazione hanno rilevanza morale, ma non giuridica;
L’altro coniuge non acquisisce un diritto risarcitorio per il fatto di aver ignorato la riserva.
Conclusioni
Questo orientamento ribadisce che, anche nei matrimoni brevi o “di prova”, il coniuge che subisce la situazione non può pretendere risarcimenti economici o morali. La libertà di contrarre matrimonio rimane totale e il diritto alla separazione o al divorzio tutela eventuali esigenze di tutela personale.
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