Tradimenti reciproci: quando la separazione diventa addebitabile ad entrambi
- Rachele Bordi

- 16 nov
- Tempo di lettura: 2 min
La Cassazione (ordinanza n. 23922 del 26 agosto 2025) ribadisce un principio decisivo per chi affronta una separazione caratterizzata da infedeltà: quando entrambi i coniugi violano l’obbligo di fedeltà, l’addebito può essere attribuito ad entrambi, salvo che uno di loro dimostri l’esistenza di una crisi già in atto prima dell’infedeltà contestata.
Il tradimento, infatti, rappresenta una violazione grave dei doveri coniugali e si presume idoneo a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.Questa presunzione può essere superata solo provando una preesistente e irreversibile crisi matrimoniale, circostanza che spesso manca o è difficile da dimostrare.

Una relazione coniugale apparentemente normale, ma segnata da infedeltà parallele
Nel caso esaminato, marito e moglie avevano entrambi intrapreso relazioni extraconiugali, ma all’insaputa l’uno dell’altro.Ciò ha indotto i giudici di merito — e poi la Cassazione — ad affermare che:
le condotte di entrambi hanno compromesso il rapporto matrimoniale,
ciascun tradimento è autonomo,
nessuno dei due ha fornito la prova che la propria infedeltà fosse conseguenza di una crisi già irreversibile.
Una conseguenza importante: le reciproche infedeltà non possono giustificarsi a vicenda, perché l’uno ignorava la condotta dell’altro al momento dei fatti.Ne deriva che entrambi i coniugi risultano responsabili dell’intollerabilità della convivenza.
L’onere della prova: chi tradisce deve dimostrare la preesistenza della crisi
Il marito sosteneva che la moglie avesse già una relazione extraconiugale e che questo avesse inciso sul matrimonio prima del suo tradimento.Ma la Corte d’Appello ha evidenziato che:
l’uomo è venuto a conoscenza della relazione della moglie solo dopo aver intrapreso la propria;
quindi non può sostenere che il tradimento della moglie abbia causato il suo;
allo stesso modo, la relazione del marito non può giustificare quella della moglie.
In mancanza di prove contrarie, vale il principio consolidato:l’infedeltà, di per sé, è sufficiente ad integrare causa di addebito, a meno che la crisi matrimoniale non fosse già consolidata.
La regola generale confermata dalla Cassazione
La Corte ribadisce un criterio valido in tutti i giudizi di separazione:
il tradimento è una violazione grave,
si presume causa della rottura,
l’addebito scatta automaticamente,
si può evitare solo provando una crisi preesistente, non semplicemente percepita o generica.
Nel caso specifico, nessuno dei due coniugi ha fornito elementi che dimostrassero l’esistenza di un rapporto già irrimediabilmente compromesso prima delle infedeltà.Da qui la decisione di addebitare la separazione ad entrambi.
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