Non è trasmissibile agli eredi l’azione di nullità del matrimonio: cosa ha stabilito la Cassazione
- Rachele Bordi

- 16 nov 2025
- Tempo di lettura: 2 min
La recente ordinanza n. 1772 del 17 gennaio 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: gli eredi non possono proseguire l’azione di nullità del matrimonio se il giudizio non era stato avviato prima della morte del coniuge interessato.Una regola che incide profondamente sulle dinamiche familiari e successorie, soprattutto nei casi in cui un secondo matrimonio venga contestato dai figli di un’unione precedente.

La vicenda: la figlia che chiede la nullità del secondo matrimonio del padre
Una figlia di prime nozze agisce in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità del secondo matrimonio del padre, celebrato pochi mesi dopo il divorzio. Secondo la sua ricostruzione:
la sentenza di divorzio non era ancora passata in giudicato;
il padre, dunque, non aveva il requisito della libertà di stato;
il nuovo matrimonio doveva considerarsi nullo.
Il tribunale accoglie la domanda, ma la Corte d’appello la ribalta: la figlia non è legittimata ad agire, perché manca un interesse diretto e attuale collegato a un rapporto familiare immediatamente pregiudicato. La donna ricorre allora in Cassazione.
Perché l’azione non può essere trasmessa agli eredi
La Cassazione conferma la decisione d’appello: l’erede non può avviare per la prima volta l’azione di nullità del matrimonio.Il motivo è semplice: l’art. 117 c.c. stabilisce sì che chiunque abbia un interesse legittimo e attuale possa chiedere la nullità del matrimonio, ma l’azione:
si estingue con la morte di uno dei coniugi, salvo che il giudizio sia già pendente;
non è trasmissibile agli eredi, perché riguarda un rapporto strettamente personale.
Nel caso concreto, la figlia agisce solo dopo la morte del padre, dunque non può subentrare in un’azione mai iniziata.
Il nodo della buona fede della seconda moglie
Un ulteriore passaggio decisivo riguarda l’onere della prova.Secondo l’art. 584 c.c., se un matrimonio viene dichiarato nullo, il coniuge superstite in buona fede mantiene comunque il diritto alla quota di legittima.Per superare questa tutela, la figlia avrebbe dovuto dimostrare la malafede della seconda moglie.
Ma i giudici rilevano che:
la buona fede della coniuge superstite è stata accertata in appello;
la figlia non ha prodotto alcuna prova contraria;
non esiste alcun elemento che possa far ritenere che la donna fosse consapevole dell’eventuale nullità.
Ne consegue che manca sia la legittimazione ad agire sia la prova necessaria per ottenere un diverso esito.
Cosa significa per chi vuole contestare un matrimonio?
La decisione della Cassazione rafforza un quadro già chiaro:
l’azione di nullità del matrimonio è strettamente personale;
può essere esercitata solo dai coniugi o dal PM finché entrambi sono in vita;
gli eredi possono intervenire solo se il giudizio era già stato instaurato;
la buona fede del coniuge superstite è un ostacolo molto rilevante.
Per chi intende contestare un matrimonio, questo implica che è fondamentale agire tempestivamente e con un quadro probatorio solido.
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