Accordi a latere del divorzio: quando incidono sulla revisione dell’assegno divorzile
- Rachele Bordi

- 15 nov
- Tempo di lettura: 2 min
Accordi esterni alla sentenza: che valore hanno davvero?
Molte coppie, oltre all’accordo ufficiale di divorzio congiunto, firmano anche una scrittura privata per regolare aspetti economici aggiuntivi.Una convinzione diffusa — e spesso sbagliata — è che tali accordi restino del tutto estranei al giudizio di revisione.La Cassazione chiarisce invece che, quando queste pattuizioni integrano direttamente l’assetto economico del divorzio, il giudice deve tenerne conto.

Il caso concreto: un patto economico ignorato nei giudizi di merito
Nel 2019 gli ex coniugi definiscono il divorzio su domanda congiunta. In parallelo, sottoscrivono un accordo a latere: l’ex marito si impegna a versare 2.500 euro mensili aggiuntivi come integrazione dell’assegno divorzile.Qualche anno dopo, l’uomo chiede la revisione delle condizioni sostenendo mutate circostanze economiche.Il Tribunale riduce parzialmente l’assegno, ma dichiara irrilevante la scrittura privata. La Corte d’Appello conferma.È solo in Cassazione che la prospettiva cambia.
La Suprema Corte: quando un accordo “a latere” rileva nella revisione
Secondo la Cassazione (sent. n. 18843/2024), gli accordi a latere sono tutte le pattuizioni che i coniugi stipulano “in funzione del divorzio”, anche se non inserite nel testo omologato o nella sentenza.Il punto centrale è verificare la natura dell’accordo.
Nel caso esaminato, la scrittura privata definiva espressamente un contributo “integrativo dell’assegno divorzile”. Ciò rivela una connessione diretta e funzionale con l’assetto economico definito nel divorzio.
La Corte chiarisce quindi che:
l’accordo era valido, efficace e pienamente operativo;
la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerarlo nel valutare la revisione dell’assegno;
il giudice non può modificare l’accordo contrattuale, ma deve tenerne conto nella ricostruzione della reale situazione economica tra le parti.
Perché il giudice deve considerare questi accordi?
Qui è utile sfidare un possibile ragionamento intuitivo: “Se non è nella sentenza, non conta”.La Cassazione smonta questo presupposto:
l’accordo incide sull’equilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi;
è parte delle pattuizioni economiche complessive, anche se non formalizzato nel provvedimento;
escluderlo significherebbe valutare l’assegno sulla base di dati incompleti o distorti.
In sostanza, quando un accordo esterno è strutturalmente legato alle condizioni del divorzio, diventa un elemento che il giudice non può ignorare in sede di revisione.
L’esito: accoglimento del ricorso e rinvio alla Corte d’Appello
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’ex marito, cassando la decisione impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Milano affinché rivaluti l’assegno tenendo conto anche dell’accordo integrativo.
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