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Modifica degli accordi sul mantenimento: quando il giudice può intervenire dopo la negoziazione assistita

  • Immagine del redattore: Rachele Bordi
    Rachele Bordi
  • 15 nov
  • Tempo di lettura: 2 min

Il problema giuridico: gli accordi della coppia sono sempre vincolanti?

Una delle questioni più delicate dopo il divorzio riguarda la possibilità di modificare gli accordi di negoziazione assistita con cui i genitori hanno regolato affido e mantenimento dei figli.Molti presumono che il giudice possa sempre rivedere gli importi concordati, ma la Cassazione chiarisce un punto cruciale: senza circostanze sopravvenute, l’accordo non può essere rimesso in discussione.


Modifica degli accordi sul mantenimento: quando il giudice può intervenire dopo la negoziazione assistita

Il caso concreto: richiesta di modifica senza reali novità

Anni dopo la firma della negoziazione assistita, due ex coniugi hanno chiesto la revisione delle condizioni stabilite:

  • affido condiviso, con collocamento presso la madre;

  • 500 euro al mese per ciascuna figlia;

  • 67% delle spese straordinarie a carico del padre;

  • 400 euro mensili per una baby-sitter.

Il Tribunale ha modificato solo il calendario delle visite paterne. La madre, insoddisfatta, ha chiesto in appello un aumento dell’assegno, sostenendo che il padre non aveva versato quanto concordato.Ma la Corte d’Appello ha dichiarato il reclamo inammissibile: il mancato pagamento non è una ragione per cambiare gli accordi, semmai per avviare un procedimento esecutivo.


L’intervento della Cassazione: che cosa può fare realmente il giudice

La Cassazione (ord. n. 19388/2024) conferma questa linea:

  • gli importi stabiliti nella negoziazione assistita non possono essere rivalutati ex novo;

  • il giudice non può prendere in considerazione fatti già esistenti al momento della firma;

  • può intervenire solo se si verifica una modifica successiva e significativa della situazione economica dei genitori.

Questa parte è importante: la ex moglie dichiarava che non vi erano sopravvenienze, per cui chiedeva la revisione dell’assegno solo per la sproporzione tra i redditi.Ma la sproporzione preesisteva all’accordo e quindi non può giustificare una modifica ex post.

In altre parole: l’accordo firmato vale, e non può essere usato per ottenere una “seconda valutazione” delle stesse circostanze già note.


Perché questa impostazione evita abusi e incertezze?

Un osservatore critico potrebbe chiedersi: “Ma non è ingiusto che un genitore non adempiente mantenga un assegno insufficiente?”.La Cassazione replica implicitamente su due livelli:

  1. Tutela dei figli, non delle strategie dei genitori. La modifica dell’assegno serve a reagire a eventi nuovi che incidono realmente sulla capacità di mantenimento.

  2. Certezza degli accordi: rendere instabile la negoziazione assistita ne snaturerebbe la funzione e genererebbe contenziosi infiniti.

L'inadempimento, infatti, non può essere confuso con una variazione delle condizioni economiche.


Conclusione: quando la revisione è davvero possibile

Gli accordi presi nella negoziazione assistita possono essere rivisti solo se:

  • sopraggiungono variazioni economiche rilevanti;

  • mutano in modo significativo le esigenze dei figli;

  • uno dei genitori subisce eventi nuovi e non prevedibili al momento dell’accordo.

Senza questi elementi, il giudice non può riscrivere ciò che i genitori avevano liberamente stabilito.

Se hai dubbi su come gestire una revisione degli accordi o vuoi capire se nel tuo caso esistono sopravvenienze rilevanti, posso aiutarti.Sono un avvocato esperto in diritto di famiglia e posso offrirti una consulenza personalizzata per valutare la strategia più efficace e tutelare al meglio i tuoi diritti e quelli dei tuoi assistiti.

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