Affidamento dei minori in caso di genitori non sposati: cosa prevede la legge
- Rachele Bordi

- 24 ott
- Tempo di lettura: 2 min
In Italia, sempre più coppie scelgono di non sposarsi pur avendo figli.In questi casi, sorgono spesso dubbi su come venga regolato l’affidamento dei minori in caso di separazione o cessazione della convivenza.La legge italiana, tuttavia, assicura ai figli nati fuori dal matrimonio gli stessi diritti di quelli nati all’interno di un’unione coniugale.Vediamo quindi come funziona l’affidamento e quali sono i diritti e doveri dei genitori non sposati.

Cosa dice la legge sui figli nati fuori dal matrimonio
L’articolo 315 del Codice Civile stabilisce che tutti i figli sono uguali davanti alla legge, indipendentemente dallo stato civile dei genitori.Ciò significa che anche i figli di coppie non sposate godono del diritto alla bigenitorialità, ossia a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
I genitori, anche se non coniugati, hanno gli stessi doveri di:
mantenere, istruire ed educare i figli;
prendere decisioni condivise su salute, istruzione e crescita;
contribuire economicamente in base alle proprie possibilità.
Pertanto, la separazione di fatto o la fine della convivenza non esonera alcun genitore dai propri obblighi verso i figli.
Affidamento dei figli di coppie non sposate
In caso di disaccordo tra genitori non sposati, l’affidamento dei figli viene deciso dal Tribunale per i minorenni o dal Tribunale ordinario, a seconda delle circostanze.Le modalità di affidamento sono le stesse previste per i figli di genitori sposati.
Le opzioni principali sono:
Affidamento condiviso, la regola generale, in cui entrambi i genitori partecipano alle decisioni più importanti sulla vita del figlio.
Affidamento esclusivo, disposto solo se uno dei genitori non è ritenuto idoneo o se la collaborazione risulta impossibile per motivi gravi.
Anche in presenza di affidamento esclusivo, l’altro genitore conserva il diritto di visita e deve contribuire economicamente al mantenimento del figlio.
Collocamento e mantenimento del minore
Il collocamento riguarda la residenza abituale del minore, ossia il genitore presso cui vive prevalentemente.Il giudice valuta sempre l’interesse superiore del minore, privilegiando la stabilità affettiva e la continuità nelle abitudini di vita (scuola, relazioni sociali, ambiente familiare).
Quanto al mantenimento, il genitore non convivente deve versare un assegno periodico, stabilito in base:
al reddito di ciascun genitore;
al tempo trascorso con il minore;
alle spese sostenute per istruzione, salute e attività extra.
Ruolo del giudice e tutela del minore
Il giudice, nell’adottare i provvedimenti sull’affidamento, tiene conto di numerosi fattori:
il comportamento dei genitori;
il legame affettivo del minore con ciascuno di loro;
la disponibilità a collaborare nell’interesse del figlio;
eventuali episodi di violenza o trascuratezza.
Quando necessario, il giudice può disporre l’intervento dei servizi sociali o nominare un curatore speciale per tutelare il minore nelle fasi del procedimento.
Conclusioni
L’affidamento dei figli di genitori non sposati segue gli stessi principi di tutela e responsabilità previsti per le coppie coniugate.Ciò che conta, in ogni caso, è l’interesse del minore e la capacità dei genitori di cooperare per il suo equilibrio affettivo e la sua crescita serena.
Se stai affrontando una separazione o una difficoltà nella gestione dei figli nati fuori dal matrimonio, contattami. In quanto avvocato esperto in diritto di famiglia ti aiuterò a tutelare i tuoi diritti e quelli dei tuoi figli.



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