Cassazione n. 17841/2024: donazioni indirette tra coniugi e revoca in caso di separazione o divorzio
- Rachele Bordi

- 27 ott
- Tempo di lettura: 3 min
La sentenza n. 17841/2024 della Corte di Cassazione ha affrontato un tema molto delicato e frequente nella prassi familiare: la donazione indiretta tra coniugi e la sua eventuale revoca in caso di separazione o divorzio.Si tratta di un argomento di grande importanza, poiché molte coppie compiono atti patrimoniali reciproci durante il matrimonio — come l’acquisto di una casa o la cointestazione di conti — senza rendersi conto delle implicazioni giuridiche che possono derivarne.

Cosa si intende per donazione indiretta
La donazione indiretta si verifica quando un soggetto arricchisce un altro senza un atto formale di donazione, ma attraverso operazioni che comportano un vantaggio economico per il beneficiario.
Esempi comuni di donazioni indirette tra coniugi:
un coniuge che paga interamente l’acquisto di un immobile intestato anche all’altro;
l’accollo di un mutuo per conto del partner;
la cointestazione di somme su un conto corrente;
il trasferimento di beni mobili o somme di denaro significative senza obbligo di restituzione.
In tutti questi casi, la legge riconosce una liberalità indiretta, soggetta però a regole particolari in caso di crisi coniugale.
La decisione della Cassazione
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un marito aveva contribuito integralmente all’acquisto della casa familiare, intestandola però anche alla moglie.Dopo la separazione, aveva chiesto la revoca della donazione indiretta, sostenendo che la causa affettiva e il vincolo matrimoniale che ne avevano giustificato la concessione erano venuti meno.
La Suprema Corte ha chiarito che:
la donazione indiretta tra coniugi non può essere automaticamente revocata in caso di separazione o divorzio;
la revoca è ammessa solo nei casi previsti dall’art. 801 del Codice Civile (ingratitudine o sopravvenienza di figli), non per la semplice cessazione del vincolo affettivo;
tuttavia, è possibile agire per arricchimento senza causa se si dimostra che la liberalità ha perso la sua giustificazione originaria.
Le implicazioni pratiche della sentenza
La decisione della Cassazione incide profondamente sui rapporti economici post-matrimoniali.Da un lato, tutela la stabilità delle donazioni effettuate durante il matrimonio; dall’altro, lascia aperta la strada a azioni di riequilibrio patrimoniale in presenza di situazioni manifestamente ingiuste.
In particolare:
chi ha finanziato beni cointestati può agire per il rimborso delle somme solo se prova che la cointestazione non era motivata da un intento di donazione;
la separazione non costituisce di per sé causa automatica di revoca;
il giudice deve valutare caso per caso la causa della liberalità e l’effettiva volontà delle parti.
Cosa possono fare i coniugi in caso di donazioni reciproche
Per evitare contenziosi, è consigliabile:
formalizzare le operazioni economiche tra coniugi, anche mediante scritture private o dichiarazioni esplicite;
in caso di crisi, documentare chiaramente la provenienza delle somme e la finalità dei pagamenti;
valutare, con l’assistenza di un avvocato esperto in diritto di famiglia, la possibilità di un accordo di compensazione o rimborso reciproco.
Conclusioni
La Cassazione con la sentenza n. 17841/2024 ribadisce che la donazione indiretta tra coniugi non è automaticamente revocabile per la fine del matrimonio, ma può essere oggetto di azioni restitutorie o risarcitorie se viene meno la causa che la giustificava.È dunque fondamentale agire con prudenza nella gestione del patrimonio familiare e affidarsi a una consulenza legale qualificata per prevenire o risolvere conflitti patrimoniali.
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