Figlia si trasferisce dal padre: revocato l’assegno alla madre, confermati i versamenti sul conto della ragazza
- Rachele Bordi

- 15 nov
- Tempo di lettura: 2 min
Il cambiamento di collocamento e i suoi effetti sul mantenimento
Il trasferimento di una figlia presso l’altro genitore non comporta automaticamente la cessazione di tutti gli obblighi economici previsti dalla sentenza di divorzio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18785/2023, ha chiarito che è necessario distinguere tra:
il mantenimento diretto alla madre, legato alle spese quotidiane della figlia,
le pattuizioni autonome a favore del figlio, indipendenti dal collocamento.
Nel caso analizzato, la ragazza si è trasferita dal padre e l’uomo ha chiesto la revisione del contributo economico a carico suo. La madre ha sostenuto che l’obbligo di versare 10.000 euro mensili su un conto intestato alla figlia dovesse restare invariato, come previsto dall’accordo originario e recepito nella sentenza di divorzio.

La decisione della Cassazione
I giudici hanno confermato che:
L’assegno versato alla madre può essere revocato, poiché non sussistono più le spese quotidiane della figlia a carico della donna.
Il versamento mensile sul conto della figlia rimane valido, in quanto:
è stato pattuito autonomamente dai coniugi,
è recepito nella sentenza di divorzio,
non è collegato al collocamento della ragazza,
non dipende dal mutamento delle condizioni economiche dei genitori.
La Corte ha sottolineato che la richiesta di modifica non derivava da circostanze sopravvenute, ma dal semplice spostamento della figlia, evento che non incide sull’obbligo patrimoniale autonomo.
Principio giuridico emerso
Questa vicenda conferma un principio importante del diritto di famiglia: il mutamento del collocamento dei figli può incidere sull’assegno di mantenimento diretto ai genitori, ma non può modificare automaticamente le pattuizioni economiche autonome, stabilite tra le parti e recepite in sentenza, se non vi sono sopravvenute variazioni delle condizioni economiche.
In pratica, è possibile distinguere tra:
obblighi destinati a coprire le spese quotidiane, modificabili in caso di cambio di collocamento;
obblighi patrimoniali autonomi, destinati direttamente al figlio, vincolanti e non sensibili alla variazione del domicilio.
Conclusioni
La Cassazione ha confermato che, anche quando la figlia va a vivere con il padre, gli obblighi economici autonomi a favore del figlio restano validi, mentre gli assegni alla madre legati alla gestione quotidiana della ragazza possono essere revocati. Solo la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori può giustificare una revisione degli accordi.
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