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Questioni patrimoniali nelle unioni civili: divisione e accordi

  • Immagine del redattore: Rachele Bordi
    Rachele Bordi
  • 20 ott
  • Tempo di lettura: 2 min

Con l’introduzione della Legge n. 76/2016, anche conosciuta come Legge Cirinnà, l’ordinamento italiano ha riconosciuto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, introducendo diritti e doveri simili a quelli del matrimonio.Tuttavia, permangono alcune differenze importanti, soprattutto sul piano patrimoniale.Comprendere come funzionano la gestione dei beni, la separazione e la divisione del patrimonio è fondamentale per evitare contenziosi e garantire equità tra le parti.


Questioni patrimoniali nelle unioni civili: divisione e accordi

Regime patrimoniale delle unioni civili

Le persone unite civilmente possono scegliere tra due regimi patrimoniali:

  • Comunione dei beni, che si applica automaticamente se non viene fatta un’altra scelta. Tutti i beni acquistati durante la convivenza appartengono in parti uguali a entrambi i partner;

  • Separazione dei beni, che può essere concordata tramite dichiarazione notarile, permettendo a ciascuno di mantenere la proprietà esclusiva di ciò che acquista.

Il regime patrimoniale può essere modificato successivamente con un accordo formale, purché entrambi i partner siano d’accordo.


Divisione dei beni in caso di scioglimento dell’unione civile

Quando l’unione civile si scioglie — per volontà di uno o entrambi i partner o per decesso — occorre procedere alla divisione dei beni comuni.Se i partner avevano optato per la comunione dei beni, i beni acquistati durante l’unione vanno divisi in parti uguali, salvo diversa disposizione contrattuale.

La divisione può riguardare:

  • immobili, conti correnti, investimenti e beni mobili;

  • quote societarie o aziendali acquisite nel corso dell’unione;

  • eventuali debiti contratti congiuntamente.

Nel caso in cui non vi sia accordo, il giudice può disporre la divisione giudiziale, sulla base della documentazione patrimoniale di entrambe le parti.


Accordi patrimoniali preventivi

Per evitare conflitti futuri, le coppie possono stipulare accordi patrimoniali preventivi o patti di convivenza (anche tra persone non sposate).Questi accordi possono regolare:

  • la gestione delle spese comuni;

  • la proprietà della casa di residenza;

  • la divisione dei beni in caso di cessazione dell’unione;

  • la ripartizione dei debiti o dei finanziamenti condivisi.

Tali accordi devono essere redatti davanti a un notaio o avvocato e depositati presso il Comune, così da avere piena validità legale.


Diritti successori e tutele economiche

L’unione civile attribuisce al partner diritti successori analoghi a quelli del coniuge sposato.Ciò significa che, in caso di morte di uno dei partner:

  • il superstite ha diritto a una quota dell’eredità;

  • può subentrare nel contratto di locazione o di proprietà della casa familiare;

  • beneficia di diritti previdenziali e pensionistici.

Tuttavia, restano esclusi alcuni istituti previsti per i coniugi, come l’adozione congiunta, che non è ancora riconosciuta alle coppie unite civilmente.


Consigli per una gestione serena dei rapporti patrimoniali

Per tutelarsi e gestire in modo equilibrato gli aspetti economici dell’unione civile:

  • scegliere con consapevolezza il regime patrimoniale più adatto;

  • redigere un accordo patrimoniale personalizzato;

  • aggiornare gli atti di proprietà e le disposizioni testamentarie;

  • rivolgersi a un professionista esperto in diritto di famiglia e unioni civili per una consulenza preventiva.

Una corretta pianificazione patrimoniale riduce il rischio di conflitti e assicura stabilità al rapporto.


Se desideri stipulare un accordo patrimoniale o chiarire i tuoi diritti in caso di scioglimento di un’unione civile, posso aiutarti. Sono un avvocato specializzato in diritto di famiglia e unioni civili a Jesi e ti aiuterò con una consulenza su misura.

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