Rapporto tra affido e frequentazione in caso di genitore residente all’estero
- Rachele Bordi

- 20 ott
- Tempo di lettura: 3 min
La separazione o il divorzio tra genitori che vivono in Paesi diversi solleva problematiche complesse legate all’affido dei figli e al diritto di visita.Quando uno dei due genitori si trasferisce all’estero, diventa necessario conciliare il principio della bigenitorialità, sancito dall’art. 337-ter del Codice Civile, con le difficoltà logistiche e i tempi di frequentazione del minore.
Le decisioni su questi aspetti richiedono un delicato bilanciamento tra l’interesse del figlio, la stabilità affettiva e la possibilità concreta di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori.

Affido condiviso e residenza del minore
La regola generale in Italia è l’affido condiviso, anche se uno dei genitori vive all’estero. Tuttavia, il giudice deve individuare il genitore collocatario, presso il quale il figlio risiederà stabilmente, valutando fattori come:
la continuità scolastica e sociale del minore;
la disponibilità abitativa e lavorativa di ciascun genitore;
la distanza geografica e i costi dei viaggi;
la capacità di cooperazione tra i genitori.
Il trasferimento all’estero non comporta automaticamente la perdita della potestà genitoriale, ma può incidere sulla frequenza dei contatti e sulla ripartizione delle spese.
Diritto di visita e tempi di frequentazione
Quando il genitore non collocatario risiede fuori dall’Italia, il giudice stabilisce modalità di visita adattate al contesto internazionale, garantendo il diritto del figlio a mantenere un legame significativo con entrambi.
Le soluzioni più comuni prevedono:
incontri prolungati nei periodi di vacanza (ad esempio, durante le vacanze scolastiche estive o natalizie);
videochiamate periodiche o contatti digitali per mantenere la continuità affettiva;
suddivisione delle spese di viaggio tra i genitori, in proporzione alle rispettive risorse economiche;
rotazione dei viaggi, quando possibile, per equilibrare il sacrificio di tempo e costi.
In alcuni casi, il giudice può imporre garanzie finanziarie (come fideiussioni) o la notifica preventiva dei viaggi per tutelare il diritto del minore e prevenire spostamenti non autorizzati.
Le norme internazionali di riferimento
Il diritto internazionale offre un quadro normativo che integra quello italiano, in particolare attraverso:
la Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori, che tutela il diritto del bambino a non essere trasferito illecitamente;
la Convenzione dell’Aja del 1996 sulla competenza e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale;
il Regolamento UE n. 2019/1111 (Bruxelles II-ter), applicabile ai casi intraeuropei, che disciplina l’affido e il riconoscimento delle decisioni tra Stati membri.
Queste norme consentono di far valere in Italia i provvedimenti emessi da tribunali esteri e viceversa, favorendo la cooperazione tra le autorità giudiziarie.
Cosa può fare il genitore residente all’estero
Per mantenere un rapporto stabile con il figlio e garantire il rispetto dei propri diritti, il genitore che vive all’estero dovrebbe:
chiedere una regolamentazione chiara dell’affido e della frequentazione nel provvedimento di separazione o divorzio;
conservare traccia delle comunicazioni con l’altro genitore e delle spese sostenute;
avvalersi di un avvocato esperto in diritto internazionale di famiglia, in grado di coordinare le procedure nei diversi Paesi;
privilegiare la mediazione familiare transnazionale, quando possibile, per prevenire conflitti giudiziari lunghi e onerosi.
Tutela dell’interesse del minore
In ogni decisione, il criterio guida resta sempre l’interesse superiore del minore, che deve poter crescere mantenendo un rapporto affettivo, anche se a distanza, con entrambi i genitori.La giurisprudenza più recente promuove l’uso di strumenti digitali, incontri programmati e accordi flessibili per evitare che la distanza geografica comprometta la relazione genitore-figlio.
Hai bisogno di regolare l’affido o il diritto di visita con un genitore che vive all’estero? Rivolgiti a un avvocato esperto in diritto di famiglia e diritto internazionale privato per ottenere una consulenza personalizzata e garantire la tutela dei tuoi diritti e di quelli di tuo figlio.



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