Riconoscimento del figlio nato da gestazione per altri (GPA) all’estero: opportunità e ostacoli
- Rachele Bordi

- 20 ott
- Tempo di lettura: 3 min
La gestazione per altri (GPA), comunemente chiamata maternità surrogata, è una pratica che in Italia resta vietata dall’art. 12 della Legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita. Tuttavia, sempre più coppie italiane — eterosessuali o omosessuali — scelgono di ricorrervi all’estero, dove la pratica è legale o regolamentata, per poi affrontare il problema del riconoscimento del figlio una volta rientrati in Italia.
Questo tema solleva complessi interrogativi giuridici e morali, che coinvolgono il diritto di famiglia, il diritto internazionale e la tutela dei minori.

La posizione della legge italiana
In Italia, chiunque realizzi, organizzi o promuova la gestazione per altri è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e una multa da 600.000 a un milione di euro.Tuttavia, la legge non prevede sanzioni per chi si limita a ricorrere alla GPA all’estero in Paesi dove essa è lecita, come il Canada, gli Stati Uniti o la Grecia.
Il problema nasce al ritorno in Italia, quando i genitori chiedono di trascrivere l’atto di nascita straniero del minore, spesso recante il nome dei genitori intenzionali e non di quello biologico o gestante.
La giurisprudenza italiana, in questi casi, adotta un approccio prudente:
riconosce la genitorialità del padre biologico se il legame genetico è dimostrato;
non riconosce automaticamente la madre intenzionale, anche se indicata nell’atto di nascita estero;
suggerisce l’adozione in casi particolari (stepchild adoption) come unica via per tutelare il legame affettivo.
Le pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione
La Corte di Cassazione, con numerose sentenze (tra cui Cass. n. 12193/2019 e n. 38162/2022), ha chiarito che la trascrizione automatica degli atti di nascita stranieri derivanti da GPA contrasta con l’ordine pubblico italiano.Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33/2021, ha sottolineato che è dovere dello Stato assicurare al minore nato da GPA una piena tutela affettiva e giuridica, anche se i genitori non sono riconosciuti come tali nell’ordinamento italiano.
Per questo, la via consigliata resta quella dell’adozione in casi particolari (art. 44, lett. d, L. 184/1983), che permette di riconoscere il rapporto tra il minore e il genitore intenzionale, garantendo diritti e doveri reciproci.
Passaggi pratici per il riconoscimento del figlio nato da GPA
I genitori che intendono regolarizzare la posizione del figlio nato all’estero devono:
presentare l’atto di nascita straniero all’Ufficiale di Stato Civile italiano;
fornire documentazione certificata sul luogo di nascita e sul legame biologico;
se la trascrizione è rifiutata, presentare ricorso al tribunale ordinario;
in alternativa, avviare la procedura di adozione del minore da parte del genitore non biologico.
Un avvocato esperto in diritto di famiglia e internazionale può assistere in ogni fase, evitando errori che potrebbero compromettere la tutela del minore.
Aspetti etici e tendenze future
Il dibattito sulla GPA in Italia rimane acceso: da un lato, la tutela della dignità della donna e la prevenzione dello sfruttamento; dall’altro, la necessità di proteggere i diritti dei bambini già nati, che non possono essere penalizzati per la modalità del loro concepimento.È probabile che nei prossimi anni si arrivi a una riforma equilibrata, che distingua la punibilità della pratica dallo status giuridico dei figli nati attraverso di essa.
Hai un figlio nato all’estero tramite gestazione per altri e vuoi regolarizzarne il riconoscimento in Italia? Rivolgiti a un avvocato esperto in diritto di famiglia e internazionale per ricevere assistenza legale completa e personalizzata.



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